ORARI ACCENSIONE RISCALDAMENTO E BENEFICI
DI CUI GODONO ALCUNI TERRITORI PER ACQUISTO GASOLIO E GAS
Per sapere in quale periodo è possibile accendere gli impianti termici, bisogna conoscere la propria zona climatica di appartenenza.
Il territorio nazionale è, infatti, stato suddiviso in sei zone climatiche (si veda tabella n. 1), con indicazione nella tabella A allegata al D.P.R. n. 412/’93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/’13), della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune.
I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco.
La zona climatica anzidetta indica in quale periodo e per quante ore è possibile accendere il riscaldamento negli edifici.
I Sindaci dei Comuni possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione dei riscaldamenti nonché stabilire riduzioni di temperatura massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili, dandone immediata notizia alla popolazione.
Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.
E’, inoltre, consentito il frazionamento dell’orario giornaliero in due o più sezioni, con attivazione dell’impianto compresa tra le ore 5 e le ore 23.
Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali devono essere condotti in modo tale da non superare i valori massimi di temperatura fissati dal D.P.R. n. 74/’13:
– 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriale, artigianale e assimilabili;
– 20°C + 2°C di tolleranza per gli altri edifici (fatte salve le eccezioni previste dalla legge).
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio o l’eventuale terzo che se ne è assunto la responsabilità, che non “mantiene in esercizio gli impianti” e non “provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni delle normative vigenti” è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000.
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario o l’amministratore devono esporre una tabella contenente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell’impianto termico;
c) il codice dell’impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla Regione o Provincia autonoma ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lettera a), D.P.R. n. 74/’13.
E’ essenziale conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio Comune, anche perché la legge dispone che l’amministratore o, in mancanza, il proprietario (o i proprietari) debba esporre presso ogni impianto centralizzato di riscaldamento al servizio di una pluralità di utenti, una tabella dalla quale risultino il periodo annuale di esercizio, l’orario di attivazione giornaliera prescelto, le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell’impianto.
CLICCANDO SULLA REGIONE ED INDIVIDUANDO IL COMUNE CHE INTERESSA,
SI POTRA’ CONOSCERE LA ZONA CLIMATICA ASSEGNATA EX LEGE.
ABRUZZO – BASILICATA – CALABRIA – CAMPANIA – EMILIA ROMAGNA – FRIULI VENEZIA GIULIA – LAZIO – LIGURIA – LOMBARDIA – MARCHE – MOLISE – PIEMONTE– PUGLIA – SARDEGNA – SICILIA – TOSCANA – TRENTINO ALTO-ADIGE – UMBRIA –VALLE D’AOSTA – VENETO |
Tabella n. 1
Zona climatica | Periodo di accensione | Orario consentito* |
A | 1° dicembre – 15 marzo | 6 ore giornaliere |
B | 1° dicembre – 31 marzo | 8 ore giornaliere |
C | 15 novembre – 31 marzo | 10 ore giornaliere |
D | 1° novembre – 15 aprile | 12 ore giornaliere |
E | 15 ottobre – 15 aprile | 14 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
Le disposizioni relative ai periodi annuali di attivazione, alla durata giornaliera, all’orario giornaliero di attivazione degli impianti non ubicati in zona F, non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assibilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
Le disposizioni relative ai periodi annuali di attivazione, alla durata giornaliera, all’orario giornaliero di attivazione degli impianti non ubicati in zona F, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5 dell’art. 4, D.P.R. n. 74/’13, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 dell’art. 4, D.P.R. n. 74/’13.
f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, art. 4, D.P.R. n. 74/’13 ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
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