Significativa decisione (n. 5968/’20, inedita) della Suprema Corte di Cassazione. “La clausola del contratto di locazione che esclude la corresponsione al conduttore di un’indennità per i miglioramenti non è da considerarsi clausola limitativa della responsabilità del locatore ai sensi dell’art. 1229 cod. civ, perché non incide sulle conseguenze della colpa o dell’eventuale inadempimento di quest’ultimo, bensì sul diritto sostanziale all’indennità prevista, con norma derogabile dall’art. 1592 cod. civ.”.
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