Il Tribunale di Trieste ha sollevato questione di costituzionalità del blocco sfratti.
Lo segnala Confedilizia precisando che, secondo l’ordinanza di remissione alla Consulta del giudice Di Paoli Paulovich (proprietà rappresentata dall’avv. Maurizio De Angelis, presidente di Confedilizia Trieste), il blocco delle esecuzioni di rilascio viola ben sei articoli della Costituzione: 3 (eguaglianza dei cittadini avanti la legge), 24 (possibilità per tutti di agire in giudizio), 42 (riconoscimento della proprietà privata), 47 (tutela del risparmio), 77 (emanazione di decreti da parte del Governo) e 117, comma 1 (potestà legislativa).
In particolare, viene messa in discussione la costituzionalità dell’art. 103, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, come convertito, con cui fu disposta la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, nonché dell’art. 13, comma 13, del decreto-legge n. 183/2020, come convertito, “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.
L’ordinanza del Tribunale di Trieste – evidenzia Confedilizia – è particolarmente elaborata e completa, sia nei suoi richiami normativi che nella sua elaborazione concettuale e dottrinale. A parte il dubbio sulla carenza dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti, si fa in essa notare che “non può giustificarsi ed è palesemente irragionevole” la sospensione dei rilasci per morosità preesistenti alla pandemia e l’aggravamento della posizione del proprietario “quasi che egli non dovesse subire i contraccolpi della pandemia allo stesso modo, o anche maggiormente, in confronto all’occupante”. Davanti all’abusività dell’occupazione dell’immobile “non si comprende il motivo – è detto sempre nell’ordinanza – per cui non debba prevalere il ripristino della legalità violata”. La mancata considerazione delle rispettive e concrete situazioni del proprietario e dell’occupante abusivo – viene sottolineato ancora nel provvedimento – “non è più costituzionalmente tollerabile”. La misura disposta non deve potersi tramutare – osserva, ancora, il Tribunale di Trieste – “in una fattispecie illegittima di esproprio in senso sostanziale senza indennizzo”, con penalizzazione di un “legittimo investimento” addirittura invece da incentivare allorché si tratti – secondo il dettato costituzionale – di impiego del risparmio nel settore immobiliare.
Da ultimo, il Tribunale fa notare che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha già avuto modo di censurare, fin dal 2002, i ritardi e la dilazione dell’esecuzione del rilascio degli immobili in Italia e che “appare dunque illegittimo il disporre con legge la reiterata dilazione dell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di rilascio degli immobili (anche) per situazioni estranee all’emergenza sanitaria e senza tenere nel minimo conto i legittimi diritti del proprietario pur se incisi dall’emergenza medesima”.
La Consulta, a questo punto, dovrà esprimersi, ma Governo e Parlamento – avverte Confedilizia – avrebbero comunque tutto il tempo di intervenire, anche modificando quanto appena disposto in sede di conversione in legge del decreto sostegni.
Roma, 7 maggio 2021
UFFICIO STAMPA