“In tema di Tarsu – ha detto la Cassazione (sent. n. 5355/’20, inedita) –, l’applicazione di una determinata tariffa, da parte degli enti locali, è indipendente dalla destinazione d’uso dell’immobile, ma può essere ancorata all’attività che venga concretamente svolta al suo interno, come consentito dall’art. 62, comma 4, del d. l.vo n. 507 del 1993. Non è pertanto viziato da illegittimità, né può essere disapplicato, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del d. l.vo n. 546 del 1992, il regolamento comunale che, con riferimento alla determinazione della tariffa da applicare ai fini Tarsu, equipara la porzione di immobile destinata all’esercizio del «Bed and breakfast» ad un albergo, poiché si tratta di una scelta discrezionale del Comune, effettuata nei limiti della potestà impositiva ad esso attribuita dall’ordinamento e non vietata da alcuna norma statale”.
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