Particolare, interessante fattispecie esaminata dalla Cassazione (sent. n. 4439/’20, inedita). “In tema di condominio negli edifici, qualora uno dei condòmini, senza violare i limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., faccia uso della cosa comune, la mera mancanza delle concessioni o autorizzazioni amministrative non può essere invocata dal condominio quale fonte di risarcimento del danno, riflettendosi tale carenza esclusivamente nei rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione, salvo che si deduca e dimostri che, in concreto, l’inosservanza di una norma ordinata a garantire parametri di sicurezza si sia tradotta nel pregiudizio degli interessi perseguiti dalla normativa in materia condominiale”.
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