È incostituzionale la legge della Regione Lombardia n. 27 del 4.12.’09 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui (art. 31, comma 3, ultimo capoverso, e comma 4, lettera a), non consente “di inquadrare nell’area della protezione, ai fini della determinazione del canone di locazione sopportabile, i nuclei familiari con redditi da lavoro autonomo con ISEE-ERP di valore corrispondente a tale area”.
Così la Consulta, con sentenza n. del 28.5.’21, che ha ravvisato, nell’ambito della disciplina lombarda in tema di edilizia residenziale pubblica, “un’irragionevole disparità di trattamento”, con riguardo alla determinazione dei canoni di locazione, “fra i nuclei familiari che dipendono da redditi da pensione, da lavoro dipendente o assimilato, e quelli sostenuti da redditi da lavoro autonomo”. Per la Corte ciò non può essere giustificato in ragione del differente meccanismo impositivo cui sono sottoposti i redditi in questione né dal risalente e parziale contributo finanziario erogato, a beneficio del patrimonio dell’edilizia residenziale pubblica, dai cosiddetti fondi Gescal, alimentati con prelievi sui redditi dei lavoratori dipendenti. Tali elementi, infatti, non possono incidere, secondo la Consulta, sul “diritto inviolabile all’abitazione a persone che versano in condizioni di particolare fragilità economica”.
da Confedilizia notizie, luglio ’21
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