“La comproprietà delle parti comuni dell’edificio indicate nell’art. 1117 cod. civ. sorge nel momento in cui più soggetti divengono proprietari esclusivi delle varie unità immobiliari che costituiscono l’edificio, sicché per effetto della trascrizione dei singoli atti di acquisto di proprietà esclusiva – i quali comprendono “pro quota”, senza bisogno di specifica indicazione, le parti comuni – la situazione condominiale è opponibile ai terzi dalla data dell’eseguita formalità”. Lo ha stabilito la Cassazione nella sentenza n. 3852/’20, inedita.
.
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia