È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23.9.2021, n. 228, il decreto del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 30.7.2021 relativo al Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all’art. 6, comma 5, d.l. 31.8.2013, n. 102, come convertito.
Con tale decreto, oltre a ripartirsi tra le Regioni l’importo relativo all’anno 2021 (50 milioni), è stato confermato l’ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo (cfr. Cn sett. ’20). Quindi continua ad essere possibile l’accesso agli anzidetti contributi per coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subìto, in ragione dell’emergenza Covid- 19, una perdita del proprio reddito ai fini Irpef superiore al 25%, fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali. Il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare registrato, anche se tardivamente, e deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno (con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9). Stante il protrarsi dell’emergenza epidemiologica, la riduzione del reddito anzidetto può essere certificata attraverso l’Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra l’imponibile complessivo derivante dalle dichiarazioni fiscali 2021/2020.
I contributi in questione non sono cumulabili con il c.d. reddito di cittadinanza, pertanto i Comuni, successivamente alla erogazione degli stessi, comunicano all’Inps la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all’affitto.
da Confedilizia notizie, ottobre ’21
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.