31° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
Piacenza, 18 settembre 2021
dott. Antonio Nucera
Il codice civile sancisce l’obbligo di tutti i condòmini di partecipare alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza. Tale principio – declinazione del più generale criterio dettato dall’art. 1104 del codice civile in tema di comunione – è racchiuso nell’art. 1123 del codice civile : norma, quindi, che circoscrive la nozione di spesa condominiale esclusivamente alle spese attinenti alla cosa comune, escludendo, così, tutte le spese che non abbiano questa caratteristica. L’intervento si occupa di approfondire tale disposizione con uno sguardo, fra l’altro, ai casi particolari e alle questioni connesse in tema di ripartizione delle spese.
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