L’art. 70 disp. att. cod. civ. prevede, al primo periodo, che “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800”. Al secondo periodo aggiunge che “la somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”. Al terzo periodo, infine, dispone che “l’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del codice”. La formulazione attuale della norma è diversa da quella prevista originariamente dalla legge di riforma della disciplina condominiale (l. n. 220/’12), la quale – contemplando i soli due periodi iniziali – non prevedeva a chi competesse l’applicazione della sanzione e né la maggioranza utile a deliberare in tal senso. In relazione alla suddetta iniziale formulazione i commentatori avevano evidenziato, comunque, come l’organo deputato allo scopo, così come alla quantificazione della sanzione medesima, fosse senz’altro da ritenersi (non l’amministratore ma) l’assemblea, contro le cui deliberazioni al proposito si sarebbe potuto ricorrere ex art. 1137 cod. civ. (cfr. C. Sforza Fogliani, Codice del nuovo condominio dopo la riforma, ed. La Tribuna, 2013, 234). L’integrazione (recata dal decreto-legge – cosiddetto della riforma della riforma – n. 145 del 23.12.’13, come convertito dalla legge n. 9 del 21.2.’14) – specificando che le sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio possano essere irrogate (obbligatoriamente dall’amministratore, deve ritenersi) solo a seguito di delibera dell’assemblea approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, sia in prima che in seconda convocazione (sempre fermi i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dell’art. 1136 cod. civ.) – non ha fatto altro, quindi, che legificare questa tesi. Si conferma, così, che l’organo deputato ad ogni decisione circa l’irrogazione delle sanzioni e la quantificazione delle stesse è l’assemblea, sia pure tramite il provvedimento dell’amministratore che ne recepisce la volontà. Tutto ciò, con il duplice positivo effetto, da un lato di valorizzare il ruolo dell’assemblea come organo decisionale del condominio (in linea, all’evidenza, con l’impianto codicistico); dall’altro, di non esporre l’amministratore (in particolare, a causa della graduazione della sanzione prevista dalla norma) al rischio di essere coinvolto in azioni giudiziarie avviate dai condòmini che si ritenessero ingiustamente sanzionati. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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