“Ogni condòmino ha il diritto di intervenire nell’assemblea e deve, quindi, essere messo in condizione di poterlo fare, con la conseguente necessità che l’avviso di convocazione, previsto dall’art. 66, comma 3, disp. att. cod. civ. nel testo vigente «ratione temporis», quale atto unilaterale recettizio, sia, non solo, inviato, ma anche ricevuto nel termine ivi stabilito di almeno cinque giorni, prima della data fissata per l’adunanza, avendo riguardo alla riunione dell’assemblea in prima convocazione”. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 24041/’20, inedita.
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