CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO OBBLIGATORI
PER GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
Per adempiere l’obbligo di formazione iniziale e periodica previsto dalla legge n. 220/’12 e dal decreto ministeriale n. 140/’14, la Confedilizia pone a disposizione degli amministratori di condominio corsi di formazione sia per via telematica sia in sede (cd. corsi frontali o residenziali), organizzati in collaborazione con la prestigiosa editrice La Tribuna.
CORSI ONLINE
I corsi in via telematica vengono erogati attraverso il sito www.latribuna.it nell’apposita sezione FORMAZIONE.
I corsi di formazione iniziale hanno un costo per i partecipanti di 240 euro più Iva; per i partecipanti segnalati dalle Associazioni territoriali della Confedilizia, il costo è di 200 euro più Iva. I corsi di aggiornamento hanno un costo per i partecipanti di 60 euro più Iva; per i partecipanti segnalati dalle Associazioni territoriali della Confedilizia, il costo è di 40 euro più Iva. Sia in un caso che nell’altro, nessun costo suppletivo è previsto per l’esame finale che, come stabilito dal decreto ministeriale, sarà frontale.
Responsabile scientifico dei corsi per via telematica è l’avv. Corrado Sforza Fogliani, direttore dell’Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare.
L’esame finale per i corsi on line dovrà essere sostenuto presso una delle sedi indicate dal responsabile scientifico e scelta dai partecipanti ai corsi all’atto dell’iscrizione (salvo approvazione). Gli enti organizzatori dei corsi si riservano la possibilità di indicare altre sedi, sempre scelte dal responsabile scientifico, in relazione alla città di residenza degli iscritti ai singoli corsi.
CORSI FRONTALI
Per quanto riguarda i corsi frontali/residenziali, occorre contattare le competenti Associazioni territoriali di Confedilizia, i cui indirizzi sono consultabili sul sito www.confedilizia.it.
A coloro che avranno positivamente portato a termine – superando l’esame finale – un corso di formazione iniziale o periodica, frontale/residenziale convenzionato Confedilizia o in via telematica, Confedilizia rilascerà uno speciale diploma/attestato, differente per i diversi corsi, relativo al superamento degli stessi. Il diploma/attestato sarà firmato – per i corsi on line – dal responsabile scientifico avv. Corrado Sforza Fogliani e – per i corsi frontali/residenziali – dai responsabili scientifici degli stessi. I diplomi dei corsi on line recheranno i loghi della Confedilizia e de La Tribuna e quelli dei corsi frontali/residenziali la dizione “Corso convenzionato Confedilizia” e l’indicazione dell’Associazione territoriale della Confedilizia organizzatrice.
Per i corsi per via telematica e per i corsi frontali/residenziali convenzionati Confedilizia, Confedilizia assicura il rispetto di tutte le indicazioni e di tutti i requisiti previsti dalle norme di legge e regolamentari.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
redazione@latribuna.it
e/o contattare la Confedilizia centrale
al numero verde 800.400.762.
Termine per la formazione periodica
L’attuale quadro normativo – così come delineato dall’art. 71-bis disp. att. cod. civ. – prevede che, per svolgere l’incarico di amministratore, occorra la frequentazione obbligatoria di un corso, prima di formazione iniziale e, poi, di formazione periodica. Un’eccezione è prevista per coloro che abbiano svolto attività di amministrazione condominiale per almeno un anno nel periodo che intercorre tra il 18.6.2010 e il 18.6.2013: tali soggetti, infatti, possono svolgere l’attività in questione adempiendo solo all’obbligo di formazione periodica. Sono invece esonerati dagli obblighi di formazione iniziale e periodica gli amministratori nominati tra i condòmini dello stabile (intendendosi per tali gli amministratori che abbiano la proprietà di una unità immobiliare nel condominio, pur eventualmente non risiedendovi).
Il decreto ministeriale n. 140 del 13.8.2014 ha poi chiarito che la periodicità dell’aggiornamento deve avvenire con “cadenza annuale”. Proprio quest’ultima precisazione ha posto il problema, però, se l’aggiornamento debba essere scadenzato sulla base dell’anno solare oppure in ragione dell’entrata in vigore del citato decreto. La maggioranza degli interpreti propende per ritenere che la periodicità dell’aggiornamento decorra dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò, perché è giusto reputare che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di formazione che, diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dallo scorso primo gennaio, creando una chiara incongruenza tra l’entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.