“È nulla la clausola del regolamento di condominio – ha detto la Cassazione (sent. n. 19714/’20, inedita) – che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all’autorità giudiziaria l’annullamento delle delibere dell’assemblea, atteso che l’ultimo comma dell’art. 1138 cod. civ. vieta che con norme regolamentari siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all’art. 1137 cod. civ.”.
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