Nella fattispecie (sent. n. 5558/’21, Cassazione) il ricorrente aveva concesso in comodato gratuito ai propri figli gli immobili di sua proprietà, i quali li avevano poi locati a terzi. I canoni così ricavati erano stati dichiarati dai figli come redditi diversi, mentre il padre aveva invece dichiarato le rendite catastali come reddito fondiario.
Secondo l’Agenzia delle entrate, quest’ultimo avrebbe invece dovuto dichiarare il reddito da locazione percepito dai figli, in quanto «l’imputazione soggettiva dei redditi fondiari è in funzione del possesso qualificato della titolarità del diritto reale, talché i canoni percepiti per la locazione concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale».
La Corte di Cassazione ha condiviso tale asserto.
da Confedilizia notizie, marzo ’22
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