Rispondendo all’interrogazione n. 5-06256, il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del parlamentare Claudio Durigon, ha illustrato come conteggiare le unità immobiliari residenziali ai fini della modifica alla disciplina del superbonus 110% apportata dalla legge di bilancio 2021, che ha incluso tra i soggetti beneficiari dello stesso anche le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (cioè non in condominio). Il Ministero, dopo aver sottolineato che la detrazione nella misura del 110% in questo caso si applica alle spese sostenute a partire dall’1.1.2021, ha precisato (confermando l’interpretazione già data dall’Agenzia delle entrate) che ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in condominio, le pertinenze non devono essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate. A titolo esemplificativo, può fruire del superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio. Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia