L’atto di acquisto di un immobile effettuato da un trustee persona fisica, da un punto di vista strettamente soggettivo, si deve considerare come realizzato da “persona fisica” anche qualora questa agisca nella sua qualità di trustee e l’atto sia direttamente riferibile al trust e alla sua dotazione. Ne consegue che, previo rispetto degli altri requisiti, a tale compravendita è applicabile il criterio del “prezzo valore” ai fini della determinazione della base imponibile per l’imposta di registro. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 3073 del 2021.
Il criterio del “prezzo valore” permette di determinare la base imponibile dell’imposta di registro con riferimento al valore catastale del bene trasferito, in deroga alla regola generale per cui la base imponibile si determina sul presupposto del corrispettivo di cessione indicato nel contratto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 497, della legge n. 266/’05, il criterio del “prezzo valore” si applica alle sole cessioni effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono in regime di impresa e aventi ad oggetto beni immobili ad uso abitativo.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte, il contribuente aveva acquistato l’immobile dichiarando nell’atto di compravendita di destinare tale immobile al trust di famiglia di cui egli ricopriva l’ufficio di trustee, e applicava l’imposta di registro sul valore catastale del bene. A fronte di ciò, l’Agenzia delle entrate rettificava la base imponibile per la determinazione delle imposte di registro e ipocatastali sul presupposto che non fosse possibile applicare il criterio del c.d. “prezzo valore”, in quanto il contribuente non agiva in proprio quale persona fisica, ma nella sua qualità di trustee.
Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento, ma il ricorso veniva rigettato dalle Corti di merito. Da qui, il ricorso in Cassazione.
da Confedilizia notizie, maggio ’22
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