In tema di locazione di immobile sito in un edificio condominiale, una questione che merita un approfondimento riguarda la possibilità per il conduttore di tale immobile di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese condominiali.
La materia è regolata dall’art. 1130-bis, primo comma, quinto periodo, cod. civ., che prevede che i condòmini e “i titolari di diritti reali o di godimento” sulle unità immobiliari possano prendere visione dei documenti giustificativi di spesa in ogni tempo ed estrarne copia a proprie spese.
La norma – diversamente dall’art. 1130, n. 6, cod. civ. (nella parte in cui parla dei soggetti le cui generalità devono essere contenute nel registro di anagrafe condominiale) – non precisa che si tratta di diritti “personali” di godimento. È evidente, tuttavia, che la disposizione non possa interpretarsi in altro modo.
Ciò che occorre aver presente, quindi, è che anche il conduttore (o il comodatario) ha diritto – ai sensi del citato art. 1130-bis cod. civ. – di prendere visione dei documenti giustificativi di spesa e di estrarne copia.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, luglio ’22
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