L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 30/E, pubblicata il 29 luglio scorso, si è allineata alla nuova giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di esenzione dall’imposta di registro per gli atti giudiziari di valore modesto (ord. n. 31278 del 2018, n. 21050 del 2020 e nn. 4725, 5857 e 5858 del 2021), e ha prescritto di applicare la disposizione di favore, contenuta nell’art. 46 della legge n. 374/1991, a tutti gli atti e provvedimenti relativi a controversie il cui valore non ecceda la somma di 1.033 euro, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito. Così facendo, con la circolare in commento, l’Agenzia ha di nuovo definito, allargandolo in adesione all’orientamento giurisprudenziale più recente, l’ambito di applicazione dell’esenzione anzidetta, con il superamento delle precedenti indicazioni di prassi in materia (cfr., da ultimo, la risoluzione n. 97/E del 2014).
“La disposizione esentativa” – hanno precisato nell’occasione le Entrate – “si applica anche agli atti giudiziari, così come individuati dalla Nota II posta in calce all’articolo 8 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, per i quali trova applicazione l’imposta di registro in misura fissa in quanto dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad imposta sul valore aggiunto”.
Restano invece tassabili le disposizioni negoziali contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, enunciati nell’atto dell’autorità giudiziaria interessato dall’agevolazione in commento.
Per la gestione del contenzioso pendente, l’Agenzia ha invitato le proprie strutture territoriali a riesaminare le controversie alla luce della nuova interpretazione. E, nel caso, ad abbandonare la pretesa tributaria, qualora non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere – viene precisato, infine, nella circolare – sarà necessario prendere posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, se il contribuente non rinuncia alla rifusione delle spese di lite.
Link al testo della circolare:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/4562953/Circolare+30-2022+art.+46+L.+374+del+1991.pdf/fcc1dd95-6d2a-4fcc-8d0e-3646d384bc5e
da Confedilizia notizie, settembre ’22
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