Il 13.8.2022 è entrato in vigore il d. lgs. 27.6.2022, n. 104 di “attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20.6.2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea” (pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29.7.2022). Tale decreto ha introdotto nuovi obblighi informativi in capo ai datori di lavoro (quali, per esempio, gli amministratori condominiali e immobiliari relativamente ai propri uffici o ai condominii amministrati) al momento della stipula e della variazione di un contratto di assunzione di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa (per gli elementi compatibili con la natura autonoma del rapporto).
In termini operativi, il rispetto dei nuovi obblighi di informazione è composto, dal 13.8.2022, tramite la consegna al lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro, integrato da una “Informativa” (di cui – agli iscritti al Coram – è stata inviata una prima bozza relativa al CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati stipulato tra Confedilizia e Filcams-Cgil/Fisascat-Cisl/Uiltucs) contenente le seguenti informazioni, aggiuntive rispetto alla lettera di assunzione:
– le cause sospensive del periodo di prova (il patto di prova va obbligatoriamente indicato per iscritto prima dell’inizio del rapporto);
– il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista dal CCNL applicato;
– la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
– la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
– l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
– la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
– se il rapporto, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa: 1. variabilità della programmazione del lavoro; 2. ore e giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 3. periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione;
– contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
– gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso.
Le informazioni sopra riportate possono, se non è stata possibile la comunicazione prima dell’inizio del rapporto, essere trasmesse entro i 7 giorni successivi all’inizio della prestazione.
Le informazioni relative a diritto alla formazione, durata congedi, preavviso, contratto collettivo ed enti per i contributi previdenziali e assicurativi possono essere trasmesse anche entro un mese dall’inizio della prestazione. In caso di estinzione del rapporto prima di un mese, i dati sopra riportati devono essere comunicati entro la data di cessazione.
In tema di modifica degli elementi del contratto dopo l’assunzione, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi contenuti nella lettera di assunzione e nell’Informativa, che non derivi direttamente dalla modifica di disposizioni legislative o regolamentari o da clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.
Per tutti i rapporti di lavoro subordinato e di “co.co.co” già instaurati alla data del 1° agosto 2022, l’indicazione degli elementi aggiuntivi sopra riportati è dovuta solo su richiesta scritta del lavoratore, entro 60 giorni da tale richiesta.
In caso di denuncia, da parte del lavoratore, del mancato, ritardato, incompleto o inesatto rispetto degli obblighi informativi sopra riportati, il datore di lavoro è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa di importo variabile da euro 250 a 1.500 per ogni lavoratore interessato.
Si attendono chiarimenti ministeriali per definire meglio i contorni delle numerose novità sopra riportate, alcune delle quali pongono diversi ordini di problemi interpretativi.
da Confedilizia notizie, settembre ’22
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