32° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 17 settembre 2022
avv. Daniela Barigazzi
L’intervento tratta della mora del conduttore per la quale – viene precisato – non è necessaria una formale diffida ad adempiere da parte del locatore, giacché si verifica per il semplice fatto che il contratto sia venuto a scadenza e il conduttore non l’abbia restituito. Nell’intervento si sottolinea anche come la commisurazione dell’indennità di occupazione al canone pattuito sia stabilita dall’art. 1591 c.c. (norma che introduce una presunzione semplice del danno subito dal locatore per il ritardo nel rilascio dell’immobile). Inoltre, come il danno patito, da aggiungersi all’indennità di occupazione pari al canone pagato, debba essere provato nella sua certa e concreta esistenza; ciò che porta alla non risarcibilità della sola perdita di chance essendo, tale eventualità, connotata da intrinseca incertezza.
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