32° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 17 settembre 2022
avv. Ascanio Sforza Fogliani
La casa, elemento essenziale del rapporto matrimoniale, può divenire uno dei principali elementi di contrasto in caso di separazione. L’assegnazione della casa coniugale costituisce titolo esecutivo nei confronti del coniuge non assegnatario, quindi se quest’ultimo non adempie spontaneamente è possibile mettere ad esecuzione il provvedimento tramite azione esecutiva di rilascio. Situazione diversa se la casa non viene assegnata ad uno dei due coniugi, per cui in capo ad uno dei due si concretizza l’ipotesi di occupazione sine titulo, di modo che l’avente diritto dovrà esperire la relativa azione per ottenere il rilascio dall’altro coniuge. Situazione ancora diversa nel caso in cui la casa non sia in proprietà ma in locazione, e non venga assegnata: in caso il titolare del contratto comunichi recesso al locatore, la permanenza nell’immobile da parte dell’altro coniuge fa sorgere in capo allo stesso l’ipotesi di occupazione senza titolo, ma, in questo caso non sarà il coniuge intestatario del contratto ad agire nei confronti dell’altro per occupazione sine titulo, ma starà al proprietario (già locatore) ricorrere alla relativa azione per ottenere il rilascio dall’altro coniuge. Nell’intervento si svolge una approfondita disamina di tutti questi aspetti evidenziando altresì, in argomento, come alle azioni predette consegua anche il risarcimento del danno da parte dell’occupante sine titulo.
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