Decreto Mite e Vademecum Enea
Con il decreto del Ministero della transizione ecologica (Mite) del 6.10.2022, sono stati definiti – come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale – i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicarsi per la prossima stagione invernale.
Il periodo di accensione degli impianti anzidetti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento per la stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipandosi di 8 giorni la data di inizio e anticipandosi di 7 la data di fine esercizio.
Nel decreto, oltre all’individuazione di alcune esenzioni, è stato anche specificato che, in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possano autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal provvedimento, purché per una durata giornaliera ridotta.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, l’Enea, in data 20.10.2022, ha pubblicato un vademecum contenente le indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas. In particolare sono incluse le indicazioni per l’accensione e lo spegnimento dell’impianto all’inizio e alla fine della stagione di riscaldamento; per la regolazione della temperatura di mandata degli impianti di riscaldamento e della temperatura dell’acqua calda sanitaria; per l’impostazione degli orari di accensione degli impianti di riscaldamento nonché le indicazioni sui corretti comportamenti quotidiani e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.
Gli amministratori sono tenuti, nei condominii dotati di impianto centralizzato o di impianti autonomi, a rendere disponibile, entro i prossimi 10 giorni, ai condòmini tale vademecum (così come stabilito dall’art. 1, comma 10, d.m. citato).
Di seguito la tabella aggiornata con le nuove date
Tabella zona climatica, periodo di accensione, orario giornaliero |
||
Zona climatica (1) |
Periodo di accensione |
Orario consentito |
A |
8 dicembre – 7 marzo |
5 ore giornaliere
|
B |
8 dicembre – 23 marzo |
7 ore giornaliere |
C |
22 novembre – 23 marzo |
9 ore giornaliere |
D |
8 novembre – 7 aprile |
11 ore giornaliere
|
E |
22 ottobre – 7 aprile |
13 ore giornaliere |
F |
nessuna limitazione |
nessuna limitazione |
N.B. La durata giornaliera di attivazione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, non ubicati nella zona F, è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. |
(1) Il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche (il d.p.r. n. 74/2013 ha confermato la divisione già effettuata dal d.p.r. n. 412/1993 ed ha lasciato in vigore la tabella A, contenente l’indicazione della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune; i Comuni che non sono stati inseriti in tale tabella o nelle sue successive modificazioni, sono disciplinati da apposito provvedimento del sindaco).
Aggiornamento al 20.10.2022