“Il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato (Principio affermato in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato il 10 marzo 2011 e registrato il 2 marzo 2012)”. Cass. 4.6.’21 n. 15582, inedita.
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