L’Arera – l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ha prorogato al 30.6.’23 la procedura sperimentale per incentivare, su base volontaria, l’ammodernamento delle “colonne montanti”, negli edifici condominiali più datati.
Si tratta, in particolare, degli interventi su quella che viene definita tecnicamente “la linea in sviluppo prevalentemente verticale facente parte di una rete di distribuzione di energia elettrica che attraversa parti condominiali”, cioè i cavi che giungono fino ai contatori elettrici delle singole unità immobiliari (o al pannello comune quando i contatori sono tutti raggruppati in un unico spazio).
Ricordiamo che tale procedura – che senza il differimento in questione sarebbe scaduta lo scorso 31.12.’22 – è stata introdotta dall’Arera con delibera n. 467/2019/R/eel e riguarda gli impianti realizzati prima del 1970 o nella fascia tra il 1970 e il 1985 se ritenuti critici (cfr. Cn dic.’19)
Il contributo viene erogato in maniera differenziata in relazione al tipo di finiture edilizie del fabbricato, il cui livello di pregio (“basso”, “medio” o “alto”, a seconda della presenza o meno di determinate caratteristiche indicate nella stessa delibera dell’Autorità) è attestato “sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi del dpr 445/2000”) redatta dall’amministratore del condominio”. È previsto, inoltre, un potenziamento di tale contributo ove, in occasione dei lavori sulla colonna montante, il condominio decida anche di centralizzare tutti i misuratori in un unico vano.
Spetta alle imprese distributrici individuare gli edifici da sottoporre ad ammodernamento. Mentre le relative opere edili – ove i condominii interessati decidano di procedere con i lavori (e sempreché non vengano incaricate le stesse imprese distributrici; possibilità concessa ove “tale scelta rappresenti per entrambe le parti l’opzione più efficace in ragione dell’entità e delle caratteristiche delle opere da realizzare”) – dovranno essere eseguite da ditte private scelte dai medesimi condominii; ditte che saranno tenute ad “attenersi alle istruzioni tecniche ed operative fornite dall’impresa distributrice”, la quale procederà direttamente all’erogazione del contributo, sotto forma di rimborso dei costi sostenuti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Arera (www.arera.it) nel quale è presente un’apposita sezione sull’argomento.
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Condominio e dissenso dell’acquirente di un immobile riguardo a una lite in corso – Casi clinici di condominio – Divieto di recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
da Confedilizia notizie, gennaio ’23
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