“L’art. 1137 cod. civ., per la sua formulazione non consente di ritenere che la categoria della nullità delle deliberazioni condominiali sia interamente espunta dalla materia delle deliberazioni dell’assemblea dei condòmini, neppure dopo la riforma del 2013. Esistono infatti categorie, nel mondo del diritto, che non sono monopolio del legislatore, ma scaturiscono spontaneamente dal sistema giuridico, al di fuori e prima della legge: accanto alle ipotesi di annullamento, pertanto, devono essere mantenute, quali nullità, le ipotesi residuali in cui sussistano quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel modo giuridico. E’ questo il caso della impossibilità dell’oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione (…). Allo stesso modo residua quale nullità l’ipotesi della illiceità che ricorre quando (…) il decisum risulta contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume”. Così la Cassazione con sentenza n. 921 del 13.1.2023.
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