Sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari
“In tema di condominio negli edifici, il sindacato dell’autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l’assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condòmini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l’eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti – sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito – falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all’art. 1137 cod. civ. non è finalizzato a controllare l’opportunità o convenienza della soluzione adottata dall’impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell’assemblea”
Così il Tribunale di Cassino con sentenza n. 351 del 18.3.2023
Ingiunzione di pagamento e difformità dei lavori appaltati
“Una volta che il decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali è divenuto definitivo e che le deliberazioni assembleari poste a fondamento dell’ingiunzione non sono più impugnabili, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, cod. civ., per decorso del termine perentorio di decadenza ivi previsto, il condòmino non può più contestare in un autonomo giudizio le difformità e l’indebita contabilizzazione dei lavori perché sia scomputata dal contributo dovuto la quota a suo dire non spettante al condominio”.
Così la Cassazione con ordinanza n. 7665 del 16.3.2023
da Confedilizia notizie, aprile ’23
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