Con la recente ordinanza n. 6266 del 2 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio già precedentemente affermato (sentenza n. 14279/2020), secondo cui, in materia di Imu, è possibile cumulare la riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili vincolati con quella (sempre del 50) prevista dall’art. 1, comma 747, lett. b), l. 27 dicembre 2019, n. 160 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Alla base di tale principio vi è la constatazione per cui le due agevolazioni rispondono a finalità differenti, che possono concorrere anche con riguardo al medesimo immobile: con la riduzione per l’Imu sugli immobili di interesse storico ed artistico il legislatore cerca di sgravare i proprietari di questi dagli ingenti costi di ristrutturazione a cui sono soggetti; viceversa, con quella concernente i fabbricati inagibili o inabitabili intende venire incontro ai proprietari che, per cause ad essi non imputabili, non possono utilizzarli, e per il periodo dell’anno nel quale tale impossibilità sussiste.
Concorrendo i presupposti applicativi di entrambe le riduzioni, dunque, secondo la Cassazione la base imponibile rilevante ai fini Imu potrà essere ridotta nella misura pari al 25% di quella ordinaria.
da Confedilizia notizie, maggio ’23
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