“Un regolamento di condominio cosiddetto contrattuale, ove abbia ad oggetto la conservazione dell’originaria facies architettonica dell’edificio condominiale, comprimendo il diritto di proprietà dei singoli condòmini mediante il divieto di qualsiasi opera modificatrice”, stabilisce in tal modo una tutela pattizia ben più intensa e rigorosa di quella apprestata al mero “decoro architettonico” dagli artt. 1120, ultimo comma, e 1138, primo comma cod. civ., “con la conseguenza che la realizzazione di opere esterne integra di per sé una modificazione non consentita dell’originario assetto architettonico, che giustifica la condanna alla riduzione in pristino in caso di sua violazione”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 12795 dell’11.5.2023.
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