Una questione oggetto spesso di discussione tra condòmini riguarda la ripartizione delle spese di pulizia e riparazione delle gronde, cioè dei canali orizzontali di raccolta delle acque bianche che perimetrano la sommità degli edifici condominiali.
Occorre allora aver presente che la giurisprudenza ha precisato che tali canali – avendo la funzione di preservare l’edificio cui servono dall’azione degli agenti atmosferici e, in particolare, dalla pioggia – sono da “annoverarsi tra i beni di cui il codice civile presume la proprietà comune”, e pertanto, ove un regolamento di condominio di origine contrattuale non disponga diversamente, alle spese per la loro pulizia e riparazione devono partecipare tutti i condòmini in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà (cfr. Trib. Genova, sent. n. 4766 del 23.11.’05 e, più recentemente, Cass. sent. n. 11109 del 15.5.’07).
La stessa tesi è stata sostenuta anche in dottrina (cfr., fra gli altri, G. e P. Terzago, La ripartizione delle spese, 2004, 277).
Naturalmente l’intervento pulizia o riparazione non deve essere ascrivibile al comportamento di un singolo condomino (il che sarebbe ipotizzabile, ad esempio, qualora il proprietario della terrazza dell’ultimo piano avesse omesso di manutenerla, con ciò provocando colposamente l’intasamento della gronda comune perimetrale): in tal caso, infatti, la relativa spesa è da porsi a suo esclusivo carico (in tal senso, Trib. Milano, sent. n. 15193 del 14.1.’91).
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, giugno ’23
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