L’accordo con cui un condominio conceda a terzi, dietro corrispettivo, uno spazio sulla facciata per installarvi insegne o cartelloni pubblicitari solleva l’interrogativo delle maggioranze necessarie per l’approvazione.
Sulla base di quanto osservato dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 8434 del 30.4.2020, è da ritenersi che la risposta sia una delibera assunta con le maggioranze di cui al secondo (ove si tratti di prima convocazione) e al terzo comma (ove si tratti di seconda convocazione) dell’art. 1136 cod. civ. (sempre fermi i quorum costitutivi di cui al primo e terzo comma dello stesso art. 1136). Le Sezioni unite infatti, con riguardo peraltro ad una questione assai delicata quale l’approvazione del contratto col quale un condominio conceda in godimento ad un terzo, dietro corrispettivo, il lastrico solare allo scopo precipuo di consentirgli l’installazione di infrastrutture per l’esercizio del servizio di telefonia mobile, hanno ricondotto tale contratto fra gli atti di ordinaria amministrazione e, quindi, ritenuto sufficienti le maggioranze sopra indicate.
Naturalmente le parti non dovranno aver inteso attribuire al loro accordo effetti reali ma solo effetti obbligatori e la durata convenuta non dovrà essere superiore a nove anni (diversamente occorrendo il consenso unanime dei partecipanti al condominio ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ.). Necessario sarà anche rispettare i limiti di cui all’art. 1120, ultimo comma, cod. civ., nonché verificare se, nel caso concreto, sussista un regolamento di condominio di origine contrattuale che preveda particolari disposizioni in punto.
Supponendo, poi, che questo tipo di accordo, come di norma avviene, venga formalizzato in una locazione, si segnala che il reddito che ne deriverà (fiscalmente da inquadrarsi tra i “redditi diversi”) spetterà a tutti indistintamente i condòmini in ragione delle rispettive quote millesimali di proprietà. Anche in tal caso, tuttavia, sempreché un regolamento di condominio di origine contrattuale non disponga diversamente.
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Casi clinici di condominio – Nuova pronuncia della Cassazione su regolamenti condominiali e natura delle clausole – Bene comune e divieto di impedirne l’altrui pari uso – Rappresentanza processuale dell’amministratore.
da Confedilizia notizie, luglio ’23
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