“Nell’ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico-giuridico, vietata ai sensi dell’art. 1120 cod. civ., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condòmini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto”.
Così la Cassazione con ordinanza n. 16902 del 13.6.2023.
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