Con risposta del 9.6.2023 il Ministero della giustizia – su richiesta dei Tribunali di Sciacca e Udine – ha fornito alcuni chiarimenti sul pagamento del contributo unificato nel procedimento di intimazione di licenza o sfratto nel caso in cui il giudice faccia luogo al mutamento di rito a fronte dell’opposizione dell’intimato.
In particolare, il Ministero – “considerata la ricorrenza di quesiti di analogo contenuto” e la “complessità della disciplina di riferimento” (d.P.R. n. 115/2002) – ha ritenuto opportuno, in tema, distinguere la fase sommaria dalla fase di merito, a cognizione piena, a seguito di mutamento del rito ex art. 667 cod. proc. civ.
Con riguardo alla fase sommaria, viene così precisato che l’attore intimante “è tenuto a versare, al momento della costituzione in giudizio, un contributo unificato calcolato sul valore della domanda e dimezzato, in ragione di quanto previsto al comma 3 dell’art. 13, d.P.R. n. 115/2002”; di contro, “l’intimato, che si limiti (personalmente o tramite nuncius, ovvero a mezzo del difensore costituito in giudizio) a svolgere opposizione, ossia a chiedere il diniego della convalida dello sfratto, non è tenuto a versare alcun contributo unificato”; dovuto, invece, ove quest’ultimo “si opponga alla convalida e contestualmente proponga domanda riconvenzionale o formuli istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo in causa” (in tal caso il contributo dovrà essere commisurato al valore della sua domanda ai sensi dell’art. 14, comma 3, secondo periodo, d.P.R. n. 115/2002, con diritto al dimezzamento).
Con riguardo alla diversa fase di merito, preliminarmente viene evidenziato che “il presupposto per il pagamento del nuovo contributo unificato è la costituzione in giudizio delle parti, che si realizza con il deposito delle c.d. memorie integrative, entro il termine assegnato ex art. 426 cod. proc. civ.”. E, sulla base di tale assunto, si arriva alla conclusione che “non ha alcun rilievo, ai fini del pagamento del contributo unificato, la circostanza che il procedimento venga d’ufficio iscritto ex novo a ruolo, in forza del provvedimento di mutamento del rito del magistrato”, sicché, “se nessuna delle parti deposita la propria memoria e non formalizza quindi la costituzione in giudizio, né compare a due udienze successive, il procedimento sarà dichiarato estinto (ex art. 309 cod. proc. civ.) e nessuna procedura di recupero del contributo unificato dovrà essere attivata dall’ufficio”.
Ciò posto, quanto all’attore (già intimante) che si costituisca nella fase di merito, depositando la propria memoria, si sottolinea che “dovrà pagare un nuovo contributo unificato, per intero e commisurato al valore della domanda o delle domande svolte nella memoria integrativa (dunque, a prescindere da quello già pagato nella fase sommaria)”. Del pari, “il convenuto (già intimato) che, a sua volta, si costituisca in giudizio depositando la propria memoria integrativa, sarà tenuto a pagare un nuovo ed autonomo contributo unificato (a prescindere da quello eventualmente già pagato nella fase sommaria), per intero e commisurato al valore della propria domanda, nel caso in cui proponga domanda riconvenzionale ex novo, o coltivi la riconvenzionale già formulata in fase sommaria” o, ancora, “se formuli (o coltivi) l’istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo”. Diversamente, il convenuto (intimato) che si costituisca “per primo, depositando memoria integrativa, laddove non proponga domande proprie sarà tenuto al pagamento del contributo unificato, per intero, in base al valore della domanda avversaria, formulata nell’intimazione di licenza o sfratto per finita locazione, o nell’intimazione di sfratto per morosità”; laddove, al contrario, “proponga domande proprie (riconvenzionali o trasversali), sarà tenuto al versamento del contributo unificato calcolato, per intero, sul valore dell’intero procedimento (dato dalla somma dei valori delle diverse domande proposte in via principale, riconvenzionale e trasversale)”.
da Confedilizia notizie, settembre ’23
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