33° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 23 settembre 2023
dott. Antonio Nucera
Tra le disposizioni introdotte della legge n. 220 del 2012 di riforma della disciplina condominiale che hanno suscitato maggiore interesse tra gli addetti ai lavori e gli organi di informazione vi è senz’altro la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 1138 cod. civ. secondo cui le norme del regolamento di condominio non possono “vietare di possedere o detenere animali domestici”. L’intervento evidenza, tuttavia, come la novella legislativa non abbia fatto altro che recepire il consolidato orientamento che la giurisprudenza aveva espresso in materia prima della legge di riforma del 2012. Ponendosi, infatti, nell’ambito di una norma che disciplina solo i regolamenti “ordinari”, la previsione in questione non può che essere interpretata nel senso che la stessa preclude alla maggioranza dei condòmini di porre il divieto di possedere o detenere animali domestici, mentre non impedisce alla totalità dei condòmini di adottare concordemente la regola sul divieto.
* * *
Per leggere gli “abstract” di tutti gli interventi del 33° Convegno del Coordinamento legali Confedilizia
clicca qui