Dal 15 ottobre è possibile l’accensione dei riscaldamenti per gli abitanti di Alessandria, Aosta, Arezzo, Asti, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Como, Cremona, Enna, Ferrara, Frosinone, Gorizia, L’Aquila, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Piacenza, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Rovigo, Sondrio, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Urbino, Varese, Venezia, Verbania, Vercelli, Verona, Vicenza e, in generale, di tutti i Comuni situati nelle zone climatiche contraddistinte dalla lettera “E”. I Comuni siti nelle zone climatiche “F” (quali – per esempio – Belluno, Bormio, Brennero, Brunico, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Cuneo, Ovindoli, Pescasseroli, Stelvio), invece, non hanno limitazioni temporali (potendo in qualsiasi momento accendere i propri impianti), mentre nel resto d’Italia per attivare i riscaldamenti si dovrà ancora attendere. Infatti, la loro accensione non è libera, ma è regolata dalla legge a seconda della zona climatica di appartenenza (cfr. Tabella riepilogativa sottostante).
Al proposito, si ricorda che il territorio nazionale è stato suddiviso in sei zone climatiche, con indicazione nella tabella A allegata al D.P.R. n. 412/’93 (non abrogata dal D.P.R. n. 74/’13), della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune. I Comuni che non sono stati inseriti nella tabella anzidetta o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni sono disciplinati da apposito provvedimento del Sindaco. Al di fuori dei periodi previsti dalla legge, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. È sempre comunque opportuno informarsi anche presso il proprio Municipio in quanto in alcuni Comuni possono essere adottati specifici provvedimenti in materia quali, per esempio, anticipazioni di accensione degli impianti rispetto al periodo legale.
L’elenco dei Comuni, con la relativa zona climatica di appartenenza, le varie eccezioni (per esempio, all’orario consentito) ed altre utili informazioni, si trovano in questo sito dove è presente anche un’ampia sezione dedicata agli obblighi di termoregolazione e contabilizzazione di calore, con illustrazione (tramite video-guida contenenti informazioni e suggerimenti per proprietari di casa e amministratori di condominio) .
Presso le Associazioni territoriali è possibile richiedere l’analisi della situazione dei singoli condominii.
Tabella zona climatica, periodo di accensione, orario giornaliero
Zona climatica (1) | Periodo di accensione | Orario consentito (2) |
A | 1° dicembre – 15 marzo | 6 ore giornaliere |
B | 1° dicembre – 31 marzo | 8 ore giornaliere |
C | 15 novembre – 31 marzo | 10 ore giornaliere |
D | 1° novembre – 15 aprile | 12 ore giornaliere |
E | 15 ottobre – 15 aprile | 14 ore giornaliere |
F | nessuna limitazione | nessuna limitazione |
(1) Il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche (il dpr n. 74/’13 ha confermato la divisione già effettuata dal dpr n. 412/‘93 ed ha lasciato in vigore la tabella A, contenente l’indicazione della zona alla quale appartiene ogni singolo Comune; i Comuni che non sono stati inseriti in tale tabella o nelle sue successive modificazioni, sono disciplinati da apposito provvedimento del sindaco)
(2) Per le eccezioni clicca qui