In relazione agli edifici in condominio si applica l’art. 1134 cod. civ., il quale, a differenza dell’art. 1110 cod. civ., che opera in materia di comunione ordinaria, regola il rimborso delle spese di gestione delle parti comuni sostenute dal partecipante sulla base non alla mera trascuranza o tolleranza degli altri comunisti, quanto in ragione del diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, intendendo la legge trattare nel condominio con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nell’amministrazione dei beni in comproprietà. Ne deriva che, in ambito condominiale, la spesa autonomamente sostenuta da un condomino “è rimborsabile soltanto nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ.”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 29336 del 23 ottobre 2023.
29.11.2023
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