Sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30.12. 2023, è stata pubblicata la legge 30.12.2023, n. 213, contenente la manovra di bilancio per l’anno 2024 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”).
Di seguito si riassumono le norme di nostro maggiore interesse.
Mutui prima casa
(art. 1, commi da 7 a 13)
Si interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l’acquisto della prima casa, prorogando al 31.12. 2024 (dal 31.12.2023) la possibilità di usufruire della garanzia massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie (under 36, giovani coppie, nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi, conduttori di alloggi di case popolari – IACP o altra denominazione) aventi specifici requisiti. Viene altresì prorogata, sempre al 31.12. 2024 (dal 31.12.2023), la norma che prevede che la garanzia pubblica massima dell’80% sulla quota capitale dei mutui destinati alle predette categorie prioritarie possa essere concessa anche quando il tasso effettivo globale-TEG sia superiore al tasso effettivo globale medio-TEGM, nel rispetto di determinate condizioni.
Per l’anno 2024, al fine di supportare l’acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, vengono inoltre inclusi tra le categorie prioritarie anche i nuclei familiari rispettivamente: con 3 figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a 40.000 euro annui; con 4 figli di età inferiore a 21 anni e Isee non superiore a 45.000 euro annui; con 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con Isee non superiore a 50.000 euro annui.
Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico
(art. 1, comma 14)
Viene riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’art. 3, comma 1, d.l. n. 34/2023, come convertito.
Riduzione del canone Rai
(art. 1, comma 19)
Limitatamente all’anno 2024, il canone annuale della Rai di abbonamento alla televisione per uso privato viene ridotto da 90 a 70 euro.
Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico
(art. 1, commi da 60 a 62)
Al fine di contrastare l’evasione fiscale e contributiva nel settore del lavoro domestico, viene previsto che l’Agenzia delle entrate e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), con modalità definite d’intesa tra loro, realizzano la piena interoperabilità delle banche dati per lo scambio e l’analisi dei dati, anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali avanzate.
Inoltre, si prevede che, per favorire l’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente i dati e le informazioni così acquisiti e li utilizzi altresì per la predisposizione della dichiarazione precompilata e per la segnalazione al medesimo contribuente di eventuali anomalie.
Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi
(art.1, comma 63)
Si stabilisce che per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve (di durata non superiore a 30 giorni) l’aliquota della cedolare secca passi dal 21% al 26%. Viene contestualmente previsto che tale aumento non si applichi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Viene altresì disposto che la ritenuta del 21% operata dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero che gestiscono portali telematici, qualora incassino o intervengano nel pagamento dei canoni relativi ai contratti in questione, venga operata a titolo di acconto.
Vengono, da ultimo, riscritte le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina fiscale sulle locazioni brevi ex art. 4, commi 5 e 5-bis, d.l. n. 50/2017, distinguendo tra soggetti residenti fuori dall’Unione Europea, a seconda del fatto che dispongano o meno di una stabile organizzazione in uno Stato membro, e soggetti residenti nell’Unione Europea che non dispongano di una stabile organizzazione in Italia.
Plusvalenze in caso di cessione onerosa di immobili oggetto di superbonus
(art. 1, commi da 64 a 67)
Tra i redditi diversi di cui all’art. 67 del Testo unico sulle imposte sui redditi (Tuir), vengono aggiunte le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito interventi agevolati da superbonus (ex art. 119, d.l. n. 34/2020, come convertito), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.
All’uopo viene previsto che per determinare il valore di tali immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre 5 anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dell’art. 68 del Tuir, sia rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Nel caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, alle plusvalenze suddette può trovare applicazione l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito, del 26% ex art. 1, comma 496, l. n. 266/2005.
Si dispone poi che, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati da superbonus si siano conclusi da non più di 5 anni all’atto della cessione, non si tenga conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura. Nel caso in cui gli interventi agevolati anzidetti si siano conclusi da più di 5 anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50% di tali spese.
Tale normativa si applica alle cessioni poste in essere a decorrere dall’1.1.2024.
Norma di interpretazione autentica sull’esenzione Imu per immobili destinati a finalità sociali
(art. 1, comma 71)
Viene introdotta una norma di interpretazione autentica della normativa che prevede l’esenzione Imu per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto.
Nello specifico, si prevede che l’art. 1, comma 759, lettera g), l. n. 160/2019, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano nel senso che: “a) gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali; b) gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità”.
Sanatoria delibere enti locali
(art.1, commi da 72 a 74)
Limitatamente al 2023, si prevede che le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti alcuni tributi comunali, tra cui l’Imu, sono da considerarsi tempestive (e quindi efficaci) qualora inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2023 e pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 15.1.2024.
Di conseguenza, viene disposto che l’eventuale differenza positiva tra l’Imu, calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15.1.2024, e quella versata entro il 18.12.2023, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 762, l. n. 160/ 2019 (cioè sulla base delle aliquote e dei regolamenti vigenti l’anno precedente), sia dovuta, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 29.2.2024. Nel caso in cui emerga invece una differenza negativa, il rimborso – viene specificato nella disposizione in esame – sarà dovuto secondo le regole ordinarie.
Viene infine previsto che, a decorrere dall’anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre e del 28 ottobre (rispettivamente il termine entro cui gli enti locali debbono inserire nel portale del federalismo fiscale le delibere e i regolamenti di alcuni tributi tra cui l’Imu e il termine entro cui gli stessi vanno pubblicati sul sito del Ministero ai fini dell’efficacia degli atti in questione ex art. 13, comma 15-ter, d.l. n. 201/2011, come convertito, e art. 1, commi 762 e 767, l. n. 160/2019) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi siano prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
Misure in materia di variazione dello stato di immobili oggetto di superbonus
(art. 1, commi 86 e 87)
Viene disposto che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi superbonus, verifichi, sulla base di specifiche liste selettive “elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati”, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di variazione di stato del bene ex art. 1, commi 1 e 2, decreto del Ministro delle finanze 19.4.1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.
Nei casi anzidetti, per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente un’apposita comunicazione.
Aumento della ritenuta dei bonifici “cd. parlanti”
(art. 1, comma 88)
A decorrere dall’1.3.2024, viene innalzata dall’8% all’11% l’aliquota della ritenuta d’acconto sull’imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta (tra i quali quelli per usufruire delle detrazioni fiscali in edilizia).
Aumento dell’Ivie
(art. 1, comma 91)
Viene elevata dallo 0,76% all’1,06% l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie).
Modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica
(art. 1, commi da 282 a 284)
Al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, si prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2024, siano definite le linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica coerenti con le seguenti linee di attività: “a) contrasto al disagio abitativo mediante azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica, secondo quanto previsto nel programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, di cui all’articolo 28-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; b) destinazione a obiettivi di edilizia residenziale pubblica o sociale delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute, in accordo con i proprietari; c) realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica tramite operazioni di partenariato pubblico-privato disciplinato dal libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzate al recupero o alla riconversione del patrimonio immobiliare esistente ai sensi della lettera a) ovvero alla realizzazione di nuovi edifici su aree già individuate come edificabili nell’ambito dei piani regolatori generali”.
Viene di conseguenza istituito un fondo per il contrasto al disagio abitativo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2027 e 50 milioni di euro per il 2028.