Con la sentenza n. 12395, depositata ieri, la Corte di Cassazione mette la parola fine a una diatriba in essere dal 2011.
La normativa relativa alla cedolare secca sugli affitti abitativi, contenuta nel decreto legislativo n. 23/2011, stabilisce che solo ai locatori è impedito – per poter usufruire del regime sostitutivo – di agire nell’esercizio di un’attività di impresa o di arti e professioni. L’Agenzia delle entrate, invece, porta avanti da 13 anni, nonostante diverse sentenze di merito di segno opposto, la tesi secondo la quale tale vincolo operi anche nei confronti dei conduttori.
La Confedilizia ha espresso sin dal 2011 l’avviso che l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria fosse infondata, non rispondendo né al contenuto letterale della norma, che non pone limiti nei confronti del conduttore, né alla ratio della stessa, che vorrebbe agevolate fiscalmente tutte le locazioni ad uso abitativo da parte di soggetti Irpef. Ora questa tesi è stata sposata dalla Suprema Corte.
L’auspicio è che la pronuncia della Cassazione ponga termine a un contenzioso durato sin troppo.
8.5.2024
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