La nuova normativa introdotta dall’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023 per le locazioni turistiche e per quelle brevi prevede una serie di adempimenti quali, ad esempio, la richiesta del Codice identificativo nazionale (CIN), con obbligo di esporlo all’esterno dello stabile dove è collocato l’appartamento nonché di indicarlo in ogni annuncio, e la dotazione di estintori e di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio.
Nei giorni scorsi, la Confedilizia aveva segnalato al Ministero del turismo alcuni dubbi emersi in sede di applicazione della normativa da parte degli interessati. Ora sono stati forniti e resi noti dal Ministero del turismo alcuni chiarimenti, che di seguito si trascrivono. Nel frattempo, si auspica che il termine per la richiesta del CIN – attualmente variabile in funzione di specifici aspetti procedurali – venga per tutti disposto per il gennaio 2025.
È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto?
Ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine “dispositivi”, si ritiene sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Sono obbligato a effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 109 del TULPS per una locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni?
No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente.
CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL TURISMO
7.10.2024
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