Torniamo a parlare delle novità introdotte dall’art. 13-ter del d.l. n. 145/2023, che ha previsto diversi adempimenti per i titolari di strutture turistico-ricettive e per i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche quali, ad esempio, la richiesta del Codice identificativo nazionale (CIN), con obbligo di esporlo all’esterno dello stabile dove è collocato l’appartamento nonché di indicarlo in ogni annuncio, e la dotazione di estintori e di rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio (cfr., da ultimo, Cn ott. 2024).
La Confedilizia aveva segnalato al Ministero del turismo alcuni dubbi emersi in sede di applicazione della normativa da parte degli interessati evidenziando altresì la necessità di una proroga per il termine di richiesta del Cin variabile a seconda delle fattispecie.
Il 22 ottobre, con avviso pubblicato sul proprio sito, il Ministero del turismo ha prorogato il termine per richiedere il Cin all’1.1.2025, in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale; conseguentemente le sanzioni per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del Cin decorreranno dal 2.1.2025.
Inoltre, ha fornito e reso disponibili sempre sul proprio sito – nella sezione FAQ – alcuni importanti chiarimenti.
ALCUNI CHIARIMENTI FORNITI
(Per gli altri chiarimenti si rinvia alle FAQ pubblicate sul sito del Ministero del turismo, consultabili anche inquadrando il QRcode a fine articolo).
Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
Il termine per il conseguimento del CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025 (…), in modo da garantire piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale. Quindi, si intende che dal 2 gennaio 2025 sei suscettibile di sanzione per mancato ottenimento e/o esposizione e/o pubblicazione del CIN.
Ho ottenuto il codice identificativo regionale dopo il 2 novembre 2024. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
In generale per richiedere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Se i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, hai comunque tempo fino a quella data per ottenere il CIN. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
La mia struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dal 2 gennaio 2025.
Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, a partire da tale data sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
Nella mia Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la mia tipologia di struttura. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dal 2 gennaio 2025.
Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la tua struttura, a partire da tale data sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
La mia Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non mi è stato attribuito nei termini previsti. Quanto tempo ho per richiedere il CIN?
In linea generale, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale. Se i 10 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, hai comunque tempo fino a quella data per ottenere il CIN. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione.
Da quando decorre l’obbligo di rispettare i requisiti di sicurezza previsti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Il termine dal quale occorre rispettare i requisiti di sicurezza indicati dall’art. 13-ter, comma 7 del Decreto Legge n. 145/2023 coincide con quello di acquisizione e di esposizione del CIN. Infatti, il Decreto Legge n. 145/2023 dispone che il CIN è assegnato previa presentazione di un’istanza corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?
No. Secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi. Ciò però non esclude che i B&B, gli Affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
Concedo in locazione una sola stanza dell’unità immobiliare, devo rispettare i requisiti di sicurezza di cui al D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7)?
Sì. Anche singole porzioni di unità immobiliari, se affittate con contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, devono essere dotate dei requisiti di sicurezza.
Lo stabile all’interno del quale si trova l’appartamento che affitto è già munito di estintori a norma. Devo installarli anche all’interno dell’appartamento?
Sì. La norma, difatti, si applica alle singole unità immobiliari, indipendentemente dal contesto in cui si trovano.
È necessaria l’installazione dei dispositivi di sicurezza da parte di un tecnico specializzato, con apposito progetto di impianto?
Ai fini del rispetto delle prescrizioni normative, atteso che la norma si riferisce genericamente al termine “dispositivi”, si ritiene sufficiente la presenza all’interno della struttura dei dispositivi indicati (eventualmente rimovibili), non essendo necessaria la realizzazione di impianti destinati a tale scopo.Qualora il locatore ritenesse, in ogni caso, opportuno ricorrere alla realizzazione di impianti, si rammenta che l’installazione degli stessi all’interno degli edifici è disciplinata dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, che stabilisce puntualmente i requisiti dei soggetti abilitati all’installazione degli impianti e la relativa documentazione a corredo dell’impianto stesso.
Quali caratteristiche devono avere i dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio?
I dispositivi devono essere dotati almeno della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire celermente gli occupanti del pericolo.
Inoltre, per buona prassi di sicurezza, i sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore.
Come va esposto il CIN all’esterno dello stabile?
Il CIN va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del CIN al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Sono obbligato a effettuare la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 109 del TULPS per una locazione turistica di durata superiore ai 30 giorni?
No, per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione prevista dall’art. 109 del TULPS e richiamata nell’ultimo periodo del comma 6 dell’art. 13-ter, D.L. n. 145/2023 viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Questo avviene tramite la registrazione del contratto di locazione, che assorbe l’obbligo di comunicazione. Pertanto, il locatore non è tenuto a effettuare tale comunicazione autonomamente.
da Confedilizia notizie, novembre ’24
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