“Ai sensi dell’art. 1117 c.c. l’androne e il portone d’ingresso che siano strutturalmente e funzionalmente destinati (non oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, quanto) al servizio di più corpi di fabbrica che si sviluppano orizzontalmente, appartenenti a proprietari diversi, ma costituenti un’unica entità immobiliare, devono presumersi oggetto di comunione dei predetti proprietari, se il contrario non risulti dal titolo”.
Così la Cassazione civile, con sentenza n. 28336 del 4.11.2024.
27.11.2024
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