Alcuni uffici locali dell’Agenzia delle entrate – pur avendo preso atto della recente giurisprudenza della Cassazione che, al riguardo della tassazione della clausola penale contenuta in un contratto di locazione (cfr., da ultimo, Focus Confedilizia n. 36 del 18.10.2024) ha enunciato il principio di diritto secondo il quale, “ai fini di cui all’art. 21 d.P.R. 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata” – ritengono che, qualora il contratto di locazione sia sottoposto a cedolare secca, essendo nulla l’imposta di registro dovuta, risulti più onerosa e quindi comunque da corrispondersi l’imposta di registro di 200 euro dovuta per la clausola penale.
Tale tesi non appare condivisibile in ragione del fatto che la cedolare è un sistema di tassazione sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione (ed anche delle imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione).
E così hanno chiarito anche i giudici tributari chiamati a pronunciarsi su un caso specifico.
Infatti, con la sentenza n. 3806 dell’1.10.2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano ha accolto il ricorso di un contribuente avverso l’avviso di liquidazione con cui la locale Agenzia delle entrate contestava al locatore il mancato pagamento dell’imposta di registro di 200 euro (oltre sanzioni e interessi) dovuta sulla clausola penale (in caso di mancato pagamento del canone) contenuta in un contratto assoggettato a cedolare secca.
I giudici hanno prima ricordato che la clausola penale è accessoria, non ha vita propria, dipendendo dalla disposizione principale, per poi chiarire che “pertanto anche se il contratto di locazione è soggetto a cedolare secca e non ha scontato imposta di registro, la clausola penale non è soggetta a tassazione. Infatti il versamento dell’imposta sostitutiva evita – proprio in ragione della sua natura formalmente e sostanzialmente ‘sostitutiva’ – non solo l’applicazione dell’imposta di registro sul contratto di locazione ma anche sulle clausole penali in esso eventualmente contenute, imposta a sua volta assorbita nella prima in ragione della norma di cui all’art. 21, comma 2, DPR 131/1986”.
Il testo della sentenza e ogni maggiore informazione possono essere richiesti alle Associazioni territoriali della Confedilizia.
da Confedilizia notizie, dicembre ’24
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