La legge n. 126 del 13.10.2020, di conversione del decreto-legge n. 104 del 14.8.2020 (noto come “decreto Agosto”) ha modificato l’art. 66 disp. att. cod. civ. aggiungendo la seguente previsione: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condòmini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione”. In linea con quanto precede, lo stesso provvedimento, intervenendo sul contenuto dell’avviso di convocazione, sempre disciplinato dal citato art. 66 disp. att. cod. civ., ha altresì disposto che detto avviso debba contenere “l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa”.
Successivamente il d.l. n. 125 del 7.10.2020 (come convertito nella l. n. 159 del 27.11.2020) ha modificato nuovamente la materia prevedendo, per la partecipazione a distanza, in luogo del consenso “di tutti i condòmini”, il solo consenso preventivo “della maggioranza dei condòmini”.
Prima degli indicati interventi normativi nessuna disposizione disciplinava la partecipazione all’assemblea condominiale in videoconferenza. Tuttavia, in analogia a quanto previsto in tema di società di capitali dall’art. 2370 cod. civ. (“Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”), la partecipazione di uno o più condòmini era stata ritenuta possibile ove previsto nel regolamento di condominio e sempreché fosse garantita agli interessati la possibilità di intervenire nel corso della discussione (cfr., fra gli altri, D. Longhi, L’assemblea di condominio può anche svolgersi in videoconferenza, in quotidianocondominio.ilsole24ore.com). Era assai dubbio, invece, lo svolgimento della riunione di condominio esclusivamente tramite questo mezzo. In senso negativo deponeva un indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’assemblea doveva essere sempre convocata in luogo “fisicamente” idoneo a consentire a tutti i condòmini di parteciparvi (Cass. sent. n. 14461 del 22.12.1999).
Ora le intervenute modifiche legislative superano questo problema, purché si verifichino due condizioni: l’indicazione, nell’avviso di convocazione, della piattaforma elettronica sulla quale si svolgerà la riunione; il preliminare consenso, da parte “della maggioranza dei condòmini”, al ricorso a tale modalità alternativa di riunione.
Con riguardo la prima condizione è agevole osservare come il relativo verbale, dovendo essere trasmesso “all’amministratore e a tutti i condòmini con le medesime formalità previste per la convocazione”, sia necessariamente da inviarsi a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano.
Con riguardo alla seconda condizione occorre sottolineare, invece, come essa sia di più difficile lettura: secondo alcuni, con l’indicato consenso sarebbe possibile rinunciare anche a tempo indeterminato all’applicazione di un regolamento che non preveda, per le assemblee, la modalità elettronica; secondo altri, invece, tale consenso andrebbe manifestato per ogni singola assemblea (non potendosi spiegare in altro modo – secondo questa tesi – il riferimento in via alternativa, nella novella, al regolamento di condominio, che è un atto di carattere generale). Ciò che non è revocabile in dubbio, comunque, è che il presupposto per il ricorso alla videoconferenza è il consenso della maggioranza dei partecipanti al condominio: la formulazione della norma, infatti (“maggioranza dei condòmini”), non dà alcun rilievo né all’eventuale consenso espresso dalla maggioranza dei presenti in una data assemblea né, più in generale, al valore millesimale rappresentato dagli interessati (cfr., fra gli altri, A. Scarpa, Il consenso per partecipare a distanza viene abbassato al cinquanta per cento, in Guida al diritto n. 50/2020 ed. Il Sole 24Ore, 43).
Sul tema è, infine, da rilevare come dubbi siano sorti anche con riferimento alle modalità di svolgimento della stessa assemblea: se cioè, allo stato, siano consentite, accanto alle riunioni in presenza ed esclusivamente da remoto, anche le assemblee “miste” (cioè svolte contemporaneamente a distanza e in presenza). Tuttavia il tenore letterale dell’art. 66 disp. att. cod. civ. (si noti la congiunzione disgiuntiva “o” con riguardo alla convocazione della riunione on-line che pone tale riunione come unica alternativa all’assemblea in presenza, così come la procedura prevista per la trasmissione del verbale in caso di videoconferenza, procedura che – imponendo tale trasmissione all’amministratore e a tutti i condòmini – mal si concilia con l’ipotesi in cui lo stesso amministratore e parte dei condòmini siano fisicamente presenti alla riunione) porta a far propendere per la tesi che sia da escludere l’eventualità di una terza opzione.
da Confedilizia notizie, dicembre ’24
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