“A norma dell’art. 817 c.c., l’esistenza del vincolo pertinenziale postula un elemento oggettivo, consistente nella destinazione di un bene (cosa accessoria) al servizio o all’ornamento di un altro bene (cosa principale), ed un elemento soggettivo, costituito dalla rispondenza di tale destinazione all’effettiva volontà dell’avente diritto di creare il predetto vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 30630 del 28.11.2024.
15.1.2025
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