Accanto alla mediazione ordinaria è configurabile “una mediazione negoziale c.d. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate (mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni”. L’esercizio di tale attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia a oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta comunque soggetta all’obbligo di iscrizione, ragion per cui, lo svolgimento in difetto di tale condizione esclude il diritto alla provvigione.
Così la Cassazione, con sentenza n. 31228 del 5.12.2024.
22.1.2025
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia