L’amministratore, “anche se dimissionario, non perde i poteri fino a quando non viene ritualmente sostituito, salvo che risulti (…) una diversa volontà dell’assemblea condominiale (…) espressa con apposita delibera”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 1050 del 16.1.2025.
29.1.2025
* * *
Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di Confedilizia