“Vanno ripartite tutti i condòmini, in proporzione al valore della quota di ciascuno le spese che attengano a parti dell’edificio comune o ritenute tali in base a norma regolamentare e che adempiano, attraverso le opere poste in essere, ad una funzione di prevenzione di eventi che potrebbero interessare l’intero edificio condominiale”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 32463 del 13.12.2024.
26.2.2025
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