Con apposito provvedimento (ottenuto dalla Confedilizia di Vicenza), l’Agenzia delle entrate di Vicenza ha annullato in autotutela l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro con il quale l’ufficio di Bassano del Grappa aveva ritenuto dovuta dal contribuente l’imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (oltre interessi e sanzioni) per la clausola penale presente all’interno di un contratto di locazione per il quale, a causa dell’opzione per la cedolare secca, non era stata versata l’imposta di registro.
La Direzione regionale delle entrate di Vicenza ha annullato l’avviso in questione nella considerazione che l’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2011, dispone che “a decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione”, e che, pertanto, per i contratti di locazione per i quali è stata esercitata l’opzione della cedolare secca, la tassazione della clausola penale è “assorbita” dall’imposta sostitutiva (interpretazione, questa, data anche da alcune Corti di giustizia che hanno affrontato la questione; cfr., da ultimo, Cn dic. 2024).
da Confedilizia notizie, marzo ’25
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