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Rai 1 – 2.5.2017 – Tg1 Economia
Nuove regole per gli affitti brevi
Il testo della norma sulle “locazioni brevi” (fino a 30 giorni) è ufficiale.
La novità principale è l’obbligo della ritenuta fiscale in capo agli intermediari immobiliari e ai portali on line, “qualora incassino i canoni o i corrispettivi” relativi ai contratti interessati.
Oggetto della ritenuta è la cedolare secca del 21%, applicabile anche alle locazioni brevi sin dal 2011, in alternativa facoltativa all’ordinario regime Irpef (per contratti stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa).
La cedolare sarà applicabile anche per le locazioni “che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali” nonché in caso di contratti di sublocazione e di “contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario” (anche questi ultimi, deve ritenersi, con la stessa precisazione su biancheria e pulizia).
Un provvedimento dell’Agenzia delle entrate detterà le disposizioni attuative.
Schema
(scaricabile anche in formato pdf)
Quali soggetti riguarda | Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa |
Quali contratti riguarda
|
– Contratti di locazione – Contratti di sublocazione – Contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile a favore di terzi“ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali” |
Durata | Fino a 30 giorni |
Modalità di stipula |
Direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online |
Canone/Corrispettivo | Libero |
Regime fiscale |
– Cedolare secca al 21% (per le locazioni pure, di qualsiasi durata, applicabile già dal 2011), in caso di opzione (da effettuarsi, di regola, in sede di dichiarazione dei redditi) In alternativa: – Irpef, secondo lo scaglione di reddito del contribuente N.B. Nel caso in cui si opti per l’applicazione della cedolare, è necessario darne preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata. Secondo l’Agenzia delle entrate, per i contratti di durata complessiva nell’anno inferiore a 30 giorni, tale comunicazione non è necessaria. |
Ritenuta
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I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line, qualora incassino i canoni o i corrispettivi dei contratti interessati, devono operare – in qualità di sostituti di imposta – una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi all’atto dell’accredito e provvedere al relativo versamento. Se non viene esercitata l’opzione per la cedolare, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. |
Fonte: Confedilizia
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