A far tempo dal 16.12.2010 i Consorzi di bonifica non hanno più il potere di riscuotere i contributi mediante ruolo, a seguito dell’abrogazione dell’art. 21, R.D. 13.2.1933 n. 215 (1)
Per valutare se un immobile tragga o meno beneficio dalle opere eseguite da un Consorzio di bonifica si deve fare riferimento al R.D. 13.2.1933 n. 215 che, all’art. 1, descrive le opere che legittimano la imposizione (2)
Le opere di bonifica che legittimano la imposizione consortile sono solo quelle che apportano agli immobili quel beneficio diretto, specifico, concreto e incrementativo del valore che è richiesto dalla costante giurisprudenza (3)
[1] In dottrina, conforme, G. Marchesi, Consorzi di bonifica e riscossione mediante ruolo, in Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare 2016, 245
[2] Conforme, Commissione tributaria regionale di Bologna in Archivio delle locazioni e del condominio 2008, 89 e Commissione tributaria provinciale di Piacenza in Archivio delle locazioni, del condominio e dell’immobiliare 2017, 236
[3] Giurisprudenza costante, a principiare dalle ben note sentenze della Cassazione a Sezioni Unite, e ciò anche per il requisito dell’incremento del valore e non per il suo solo mantenimento (come invece previsto in molti piani di classifica consortili)