“L’annullamento della delibera assunta dall’assemblea dei condomini, derivante dall’omessa convocazione di uno di essi, può ottenersi solo con il tempestivo esperimento di un’azione «ad hoc», non potendo tale doglianza formare oggetto di eccezione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo chiesto per i pagamenti delle spese deliberate dall’assemblea medesima”. Sentenza n. 22573/’16, inedita, della Cassazione. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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